Onorevoli Colleghi! - A seguito della mancata approvazione, nella XIII legislatura, dell'atto Senato n. 3960, di iniziativa governativa, e, nella XIV legislatura, dell'atto Camera n. 239 e progetti di legge abbinati, corre l'obbligo della loro ripresentazione al fine di adeguare la tutela penale dell'ambiente alla gravità degli illeciti commessi nel nostro Paese. Questa esigenza è stata più volte ribadita da Legambiente, associazione di protezione ambientale riconosciuta dall'allora Ministero dell'ambiente, nei diversi dossier e rapporti annuali sull'ecomafia, al fine di

 

Pag. 2

dotare le Forze dell'ordine e la magistratuta degli strumenti giudiziari adeguati per combattere in maniera più incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente e per adeguare il codice penale alle previsioni normative degli altri partner europei. Nella presente proposta di legge vengono introdotte delle modifiche rispetto ai testi precedenti che miravano ad introdurre gli articoli da 452-bis a 452-nonies del codice penale. In particolare si prevede un innalzamento della tutela penale per i gravi fatti di inquinamento ambientale previsti dall'articolo 452-bis; una più puntuale definizione della fattispecie della distruzione del patrimonio ambientale; e non si regolamenta più la fattispecie del traffico illecito di rifiuti, essendo stata inserita nell'articolo 53-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 22 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
      È ormai generalmente avvertita la necessità di introdurre nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme che tutelino l'ambiente, e che quindi superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge, che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell'interprete. Fra le due possibili opzioni di politica criminale, e cioè quella di creare un testo unico, oppure di inserire una serie di nuove fattispecie nell'ambito del codice penale, si è preferito seguire questa seconda soluzione, giacché essa è stata adottata in alcune fra le più importanti codificazioni europee, come il codice penale tedesco e il codice penale spagnolo, e vista la preferenza espressa in questo senso anche nello schema di disegno di legge delega per un nuovo codice penale italiano del 1992. La ragione principale dell'inserimento di tali nuove fattispecie criminose nell'ambito del codice penale risiede infatti indubbiamente in una maggiore attitudine alla sintesi della normazione codicistica e per una finalità che si può definire di «orientamento culturale» dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società.
      Le fattispecie criminose di cui si tratta hanno trovato la migliore collocazione nel libro II del codice penale, dopo il titolo VI, riguardante i delitti contro l'incolumità pubblica, in un apposito titolo VI-bis, denominato «Dei delitti contro l'ambiente».
      Da ciò emerge una seconda caratteristica delle fattispecie criminose in questione, e cioè il passaggio dalla tradizionale utilizzazione, in ipotesi del genere, di figure contravvenzionali, allo strumento maggiormente repressivo del delitto, e ciò per esprimere soprattutto il ben maggiore disvalore di tali violazioni, ed inoltre per evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto frequenti nelle contravvenzioni.
      Ciò ha comportato necessariamente la mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali, che rimangono infatti non toccate dalla presente proposta di legge, a quello di pericolo concreto, fino alla introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall'evento.
      Nella formulazione di dette fattispecie criminose, a livello delittuoso, si è cercato anche di uniformarsi alla Convenzione per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, del Consiglio d'Europa, del 4 novembre 1998, e alla decisione n. 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che infatti hanno previsto delle fattispecie criminose ricostruite sulla base dei reati di pericolo concreto.
      Entrando ora più specificamente nell'esame delle nuove ipotesi delittuose, è necessario preliminarmente effettuare talune brevi considerazioni sul bene giuridico protetto, e cioè l'ambiente.
      A questo proposito si è ritenuto, sull'onda anche di codificazioni europee, di adottare una nozione ampia del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale.
      Si sono infatti previste due fattispecie base, e cioè i delitti di «inquinamento
 

Pag. 3

ambientale» (articolo 452-bis) e quelli di «distruzione del patrimonio naturale» (articolo 452-ter).
      Come in precedenza osservato, le due fattispecie in questione sono costruite sul modello del reato di pericolo concreto, con la previsione altresì di una serie di aggravanti, se il pericolo si concretizza in un danno.
      È stato previsto il divieto di dichiarare l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti al fine di evitare che, in ipotesi di rilevante danno all'ambiente, di concreto pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o addirittura di disastro ambientale, possa essere applicata la pena prevista per i semplici casi di pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo.
      Con l'articolo 452-quater si è poi inteso introdurre un'ipotesi delittuosa relativa alla cosiddetta «frode in materia ambientale», che incrimina non solo la falsificazione, ma anche l'omissione della documentazione prescritta dalla normativa ambientale, nonché il fare uso di tale falsa documentazione al fine di commettere uno dei reati precedentemente descritti, ovvero di conseguirne l'impunità.
      Venendo poi incontro alla necessità sempre più avvertita di combattere le cosiddette «ecomafie», si è ritenuto opportuno introdurre una circostanza aggravante per i casi di associazione a delinquere avente tra le finalità quella di commettere reati ambientali.
      È poi prevista (articolo 452-sexies) una forma di ravvedimento operoso (sulla falsariga del quarto comma dell'articolo 56 del codice penale), con la possibilità di diminuire la pena fino a due terzi laddove l'autore rimuova il pericolo o elimini la situazione da lui provocata prima che ne derivi un deterioramento rilevante. Questa fattispecie è modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti, e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in pristino, «anticipato» rispetto al meccanismo della sospensione condizionale della pena.
      L'articolo 452-septies stabilisce riduzioni di pena nell'ipotesi di delitti colposi contro l'ambiente.
      Sono infine previsti (articolo 452-octies) specifiche pene accessorie e l'obbligo di ripristino in caso di condanna.
 

Pag. 4